Ristrutturazioni Edilizie: Guida veloce

Venerdì 18 febbraio durante il Consiglio dei Ministri sono stati introdotti ulteriori aggiornamenti sul tema dei bonus edilizi in vigore con un nuovo decreto legge di misure finalizzate al contrasto delle frodi. Di seguito vi lasciamo una sintesi delle principali novità, in attesa della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale:

Sconto in fattura

In alternativa alla detrazione fiscale per Superbonus 110%, Ecobonus 65%-50% e Bonus Ristrutturazione è possibile scegliere lo sconto in fattura, accordandolo con il fornitore di servizi per un importo massimo non superiore al totale dovuto.

Il fornitore recupererà il contributo anticipato sotto forma di credito di imposta, con possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito 

Oltre allo sconto in fattura, per gli interventi già compresi tra quelli previsti per il risparmio energetico e per la riqualificazione edilizia, è possibile optare per la cessione del credito, cedendo il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad altri soggetti (fornitori, istituti di credito, intermediari finanziari e altri soggetti).

È stata di nuovo introdotta la possibilità di cessioni del credito multiple, ma nel rispetto di alcune direttive. La cessione è concessa per un massimo di 3 volte e dopo la prima, le due successive sono possibili solo in favore di società vigilate quali banche, assicurazioni e intermediari finanziari.

Le disposizioni previste saranno applicate alle comunicazioni delle prime cessioni o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 maggio 2022.

Quando verrà comunicata la cessione del credito all’Agenzia delle entrate, verrà assegnato un codice univoco alla somma ceduta e questa diventa “indivisibile”, in pratica non possono esser fatte cessioni parziali ulteriori, al quale bisogna fare riferimento nelle comunicazioni e nelle cessioni successive alla prima, per garantirne la tracciabilità.

La somma ceduta, dopo una prima cessione, può esser oggetto di ulteriori due cessioni, ma unicamente nei confronti di banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione

Tutti i dettagli circa modalità di cessione e tracciabilità saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni

In caso di carenti informazioni o false asseverazioni prodotte dai tecnici competenti, sia relative ai requisiti tecnici del progetto sia alla congruità delle spese, il nuovo decreto prevede pene più severe .

 

Per qualsiasi informazione non esitare a contattarci.



    Acconsento alle condizioni.