

Incentivi fiscali: guida veloce
Legge di Bilancio 2022, proroga Superbonus e bonus casa: le novità in arrivo
Il secondo tema centrale per il Fisco è sicuramente la proroga del Superbonus e dei bonus casa.
Secondo le primissime indiscrezioni emerse, per la detrazione del 110 per cento si profilava una proroga breve al 2023 con l’introduzione di un meccanismo di riduzione graduale del beneficio fino al 2025, ma solo per per condomini e IACP.
Detrazione Condomini ed edifici da due a 4 unità | Anno |
Detrazione del 110 per cento | 2023 |
Detrazione del 70 per cento | 2024 |
Detrazione del 65 per cento | 2025 |
Ora il raggio d’azione si è allargato con una conferma anche per le abitazioni unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, ma solo in presenza di un ISEE fino a 25 mila euro e solo per le prime case.
Di seguito la tabella di marcia attuale del Superbonus.
Superbonus | Scadenza | Estensione per lavori completati al 60 per cento |
Lavori su edifici singoli | 30 giugno 2022 | – |
Lavori su condomini | 31 dicembre 2022 | – |
Lavori su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà | 30 giugno 2022 | 31 dicembre 2022 |
IACP | 30 giugno 2023 | 31 dicembre 2023 |
Come dovrebbe cambiare il calendario di scadenze.
Superbonus | Scadenza | Condizioni poste dalla legge di Bilancio 2022 |
Lavori su edifici singoli | 31 dicembre 2022 | Comunicazione di inizio lavori asseverata o avvio delle procedure per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 30 settembre. Isee non superiore a 25mila euro e lavori su immobile adibito ad abitazione principale |
Lavori su condomini e Lavori su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà | 31 dicembre 2025 | Con un meccanismo di riduzione del beneficio:
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IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa che effettuano interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci | 31 dicembre 2023 | Completamento dei lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo |
Bonus ristrutturazione 50% proroga 2022
Ci sarà la proroga per il bonus ristrutturazione al 50% non solo per il 2022, ma fino al 2024. In assenza della proroga, la detrazione fiscale sarebbe scesa al 36% perché il bonus ristrutturazione edilizia ormai è strutturale, in quanto inserito nel TUIR all’art. 16 bis.
Fino al 31 dicembre 2024 sarà quindi possibile detrarre le spese effettuate per la ristrutturazione edilizia del proprio immobile con uno sconto irpef del 50% e un tetto massimo di spesa di 96mila euro. A partire dal 2025 la detrazione invece dovrebbe ritornare al 36%.
Nel 2021, per il bonus ristrutturazione e per altri bonus casa era stata inserita anche la possibilità di optare oltre che per la detrazione in dichiarazione dei redditi, anche per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Sebbene la prima bozza del disegno di legge di bilancio aveva tolto questa opzione, il Mef è ora al lavoro per cambiare la norma ed introdurre una proroga fino al 31 dicembre 2024.
Come funziona il bonus ristrutturazione
Il bonus ristrutturazione o ristrutturazioni è una detrazione del 50% delle spese sostenute per la ristrutturazione edilizia degli edifici o delle parti comuni dei condomini.
Si ricorda che i lavori ammessi al bonus ristrutturazione sono:
- lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001);
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).
I lavori di manutenzione ordinaria per cui è riconosciuto il bonus ristrutturazione sono:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza;
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- rifacimento di scale e rampe;
- interventi finalizzati al risparmio energetico;
- recinzione dell’area privata;
- costruzione di scale interne.
Bonus Mobili
La proroga de bonus mobili non sarà solo per il 2022, ma per tre anni, fino al 2024. Ma il tetto di spesa del bonus mobili 2022 cala di ben due terzi, si passa infatti dai 16mila euro del 2021 ai 5mila euro del 2022. Nel 2020 era di 10mila euro. A prevederlo è la bozza della legge di bilancio 2022, approvata dal Consiglio dei Ministri e attesa a giorni in Gazzetta Ufficiale.
Nel testo della bozza della legge di bilancio si legge inoltre:
“Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di 5.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.
Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.”
Come funziona il bonus mobili
Il bonus mobili è la detrazione del 50% delle speses sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati a un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione.
Tra le novità della legge di bilancio 2022 per il bonus mobili c’è la diversa classificazione delle classi energetiche degli elettrodomestici acquistati che devono essere in linea con le nuove etichette dell’Unione Europea. In particolare, il bonus mobili è destinato all’acquisto dei seguenti mobili ed elettrodomestici:
- Forni di classe non inferiore alla A
- lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie di classe non inferiore alla E
- frigoriferi, congelatori ed altre apparecchiature dotate di etichetta energetica di classe non inferiore alla F.
ECOBONUS
Proroga dell’ecobonus 65% al 31 dicembre 2024.
L’Ecobonus premia gli interventi di aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, con percentuali di detrazione che variano dal 65% al 50% in base alla tipologia di lavori effettuati. Il tetto massimo per la detrazione è di 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari e 30.000 euro per tutti gli altri interventi.
Si tratta dell’agevolazione ordinaria che prevede una detrazione per gli interventi di efficientamento energetico che non rientrano nel superbonus 110%.
Via libera dunque alla proroga dell’ecobonus al 65% con la legge di Bilancio 2022 fino al 31 dicembre 2024. La Manovra punta a mantenere in vigore, in parallelo al superbonus 110 per cento, anche la detrazione fiscale ordinaria per la riqualificazione energetica degli edifici.
Si ricorda che l’ecobonus al 65% è una detrazione fiscale, dall’Irpef e dall’Ires, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Diverse sono le aliquote applicate: si va dal 50 e 65% all’85% per i lavori effettuati nei condomini.
Possono usufruire di questa agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito di impresa, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento:
• persone fisiche (inclusi esercenti arti e professioni)
• titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
• enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
La quota da detrarre viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo; in alternativa è possibile scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito
La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:
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Link utili
COME OTTENERE LA DETRAZIONE
La detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali.
Per ottenere la detrazione:
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- il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori)
- per la riqualificazione di edifici esistenti è necessario acquisire la certificazione energetica dell’immobile, qualora introdotta dalla Regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, di un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Dal 2008 per le spese sostenute per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica). Questa certificazione non è più richiesta neanche per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione
- bisogna trasmettere all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori e con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e copia dell’attestato di qualificazione energetica. Non vanno inviate all’Enea asseverazione, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, piantine, documentazione varia
- è necessaria l’asseverazione di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori. È sufficiente, invece, l’attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione in caso di autocostruzione dei pannelli solari.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI COLLEGATI AL SITO www.agenziadelleentrate.gov.it o http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
DETRAZIONI FISCALI ED INCENTIVI A CONFRONTO
INTERVENTI AMMESSI | ALIQUOTA DETRAZIONE |
SERRAMENTI E INFISSI | 50% |
SCHERMATURE SOLARI | |
CALDAIE A BIOMASSA | |
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. | 50% |
CALADAIE CONDENSAZIONE Classe A+ sistema termoregolazione evoluto" | 65% |
POMPE DI CALORE | |
SCALDACQUA A PDC | |
COIBENTAZIONE INVOLUCRO | |
COLLETTORI SOLARI | |
GENERATORI IBRIDI cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro | |
SISTEMI BUILDING AUTOMATION | |
MICROCOGENERATORI | 65% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% delal superficie disperdente) | 70% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% delal superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA DELL’INVOLUCRO) | 75% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% delal superficie disperdente + RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO) | 80% |
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI (coibentazione involucro con superficie interessata >25% delal superficie disperdente + RIDUZIONE 2 CLASSI RISCHIO SISMICO) | 85% |